“Associazione
RESET FIRENZE
Onlus”
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 1
È costituita in data 18 Novembre 2010 una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 – e successive modifiche e integrazioni – sotto la denominazione di “Associazione RESET FIRENZE Onlus”
Art. 2
La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi
L’Associazione RESET FIRENZE Onlus potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.
L’Associazione RESET FIRENZE Onlus comunicherà l’oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.
Art. 3
L’associazione ha sede in Firenze, Via Lunga 46/a
PATRIMONIO
Art. 4
- Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- Le entrate della ONLUS sono costituite:
- dalle quote associative;
- dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio:
- Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
ASSOCIATI
Art. 5
Sono soci della Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione pari a 20 (venti) € che potrà essere modificata annualmente dal Consiglio stesso.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno sancite dall’assemblea dei soci.
BILANCIO ED UTILI
Art. 6
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal presidente del consiglio di amministrazione il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti [6].
AMMINISTRAZIONE
Art. 7
L’associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea dei soci.
Nessun compenso è dovuto al presidente.
Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea dei soci.
ASSEMBLEE
Art. 8
L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea è convocata dal Presidente.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in caso di assemblea in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
L’assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L’assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina del presidente ed eventuali altri organi dell’associazione, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall’assemblea.
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’art. 21 c.c.
SCIOGLIMENTO
Art. 9
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale potrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 10
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.
Firenze, 18 Novembre 2010
Allegato 1: Atto costitutivo






